
STATUTO
Federazione Ligure
Exallieve ed Exallievi
delle Figlie di Maria Ausiliatrice
1. DEFINIZIONE
1.1 La Federazione Ligure delle Exallieve e degli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice, di seguito denominata anche solo Federazione, è una associazione laicale senza scopo di lucro sia diretto che indiretto, promossa dall’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (o Salesiane di Don Bosco). Come tale è un gruppo della Famiglia Salesiana, nella quale il Rettor Maggiore – successore di Don Bosco – è padre e centro di unità.
1.2. Essa si pone nella società come naturale espressione laicale di un Istituto religioso educativo che opera nelle diverse realtà socio-culturali soprattutto nel territorio.
1.3 La Federazione non aderisce ad alcun partito politico.
1.4 La Federazione ha durata a tempo indeterminato, i contenuti e la sua struttura sono democratici.
1.5 La Federazione è un’entità autonoma che nasce e si riconosce come parte integrante della struttura organizzativa della Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con la quale condivide le stesse finalità e la stessa spiritualità.
2. MEMBRI
2.1 La Federazione accoglie membri di tutte le religioni
2.2 Diventano membri effettivi della Federazione coloro le/i quali
- hanno assunto nella propria vita i valori salesiani;
- chiedono liberamente di aderire alla Associazione.
- porgono domanda di ammissione all’Associazione. L’adesione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Unione.
2.3 Ogni associata/o
- accetta, sottoscrive il presente Statuto e si impegna a rispettarlo;
- versa annualmente la quota di adesione stabilita secondo gli orientamenti dell’Assemblea Ordinaria di Federazione.
2.4 La quota associativa non è rivalutabile, ossia non può incrementare di valore né può generare redditi di sorta; è intrasmissibile, ossia non può essere ceduta, né rimborsata, né donata, né può essere oggetto di successione.
2.5 Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e può cessare solamente per recesso, esclusione o decadenza.
Qualora l’associata/o rivelasse comportamenti lesivi della vita associativa, dopo che sarà stata tentata una riconciliazione, potrà essere allontanata/o in virtù del giudizio del collegio dei Probiviri Confederali.
Il rapporto associativo decade nel caso di mancato pagamento della quota annuale entro un anno dal termine dell’anno sociale.
2.6 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo; hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
2.7 La Federazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei propri fini.
La Federazione può, inoltre, in caso di particolare necessità e nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o alla qualificazione o specializzazione della sua attività, assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo in ottemperanza alle leggi vigenti.
3. SEDE E STRUTTURA
3.1 La sede legale è stabilita in Genova, Corso Sardegna 86, presso l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, concessa tramite regolare contratto di comodato.
3.2 La Federazione è costituita da tutte le Unioni della Regione Liguria.
Le Unioni sono parte integrante dell’organizzazione della Federazione delle Exallieve e
degli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice della Liguria e si pongono come:
- naturale espressione dell’attività dell’Associazione;
- naturale strumento che accoglie le istanze delle/gli Associate/i.
4. FINALITA’
4.1 La Federazione:
a) partecipa alla missione educativa dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) e negli ambienti in cui opera si inserisce con lo stile laicale salesiano che la caratterizza;
b) si impegna per la promozione e l’educazione della donna, la difesa della vita e della famiglia;
c) sostiene la difesa dei diritti umani e della pace;
d) favorisce un costruttivo protagonismo giovanile attraverso la promozione di iniziative e attività a favore dei giovani, in particolare di quelli che vivono situazioni di disagio;
e) si pone come movimento di opinione nel dialogo con la realtà socio-culturale, valorizzando i processi della comunicazione sociale;
f) è aperta al dialogo interculturale e interreligioso e lo favorisce;
g) tiene aggiornata e cura la formazione continua delle/degli associati, secondo i valori dell’educazione ricevuta;
h) vive, promuove e sostiene la solidarietà tra i membri in fedeltà alle origini;
i) è presente nel territorio e, nel rispetto delle proprie finalità, collabora con gli organismi civili ed ecclesiali;
j) cura i rapporti con le associazioni laicali, in particolare, con gli Exallievi/e di Don Bosco e con i Cooperatori Salesiani;
k) è parte integrante della struttura organizzativa della Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice;
l) può partecipare liberamente a tutte quelle iniziative di solidarietà e volontariato che verranno ritenute prioritarie, attenendosi alle disposizioni delle leggi vigenti.
5. SPIRITUALITA’
5.1 La spiritualità dell’Exallieva/o delle FMA si fonda sul Sistema Preventivo di Don Bosco che si esprime nel trinomio ragione – religione – amorevolezza. Oggi si ripropone come un progetto di educazione integrale che risponde alle più autentiche aspirazioni della persona: la ricerca della verità, il bisogno di Dio, l’apertura alla relazione
5.2 Si arricchisce inoltre degli elementi carismatici dello stile di vita e di azione di Maria Mazzarello che, con “genio femminile”, ha condiviso con Don Bosco lo stesso progetto educativo, ispirato a Maria: “prendersi cura...”; vivere con semplicità e gioia il quotidiano; riempire ogni piccolo gesto dell’esperienza di Dio; inserirsi nel territorio testimoniando e promuovendo la cultura della vita e della solidarietà.
6. RAPPORTO ASSOCIATIVO
6.1 Ogni associata/o esercita i propri diritti e adempie gli obblighi propri del rapporto associativo con la Federazione attraverso l’organo di rappresentanza intermedio costituito dall’Unione di appartenenza.
Ogni singola/o associata/o potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri della Confederazione mondiale delle Exallieve e degli Exallievi delle FMA per denunciare eventuali violazioni dei propri diritti causati dagli organi intermedi di rappresentanza.
7. ORGANI DELLA FEDERAZIONE
7.1 Gli organi della Federazione sono:
- Assemblea di Federazione
- Consiglio di Federazione
- Consulta di Federazione
- Collegio dei Revisori
8. L’ASSEMBLEA DI FEDERAZIONE
8.1 L’Assemblea di Federazione è il massimo organo della Federazione ed è composta dalle Presidenti delle Unioni.
8.2 L’Assemblea è valida con la partecipazione di almeno i due terzi delle Presidenti di Unione aventi diritto di voto.
È ammessa la delega di partecipazione e di voto. La Presidente può dare delega ad una Consigliera/e della propria Unione, sentito il parere del proprio Consiglio.
Possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i membri degli organi della Federazione ed eventuali uditori invitati dal Consiglio Federale.
8.3 L’Assemblea è convocata almeno ogni anno dalla/dal Presidente di Federazione ovvero su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Federazione o di un quinto dei membri dell’Assemblea di Federazione.
È presieduta dalla/dal Presidente di Federazione in carica, che nomina una/un segretaria/o per redigere il verbale della riunione e una/un o più scrutatrici/ori.
Delibera su ogni argomento sottopostole oltre che su:
a) la nomina dei membri del Consiglio di Federazione
b) la nomina del Collegio dei Revisori;
c) l’approvazione delle relazioni organizzativa ed amministrativa presentate dalla Presidente con l’allegata relazione dei Revisori;
d) lo Statuto ed eventuali modifiche, sentito il parere di conformità del Consiglio Confederale
e) eventuali Regolamenti attuativi dello Statuto.
f) gli orientamenti programmatici per l’attuazione delle finalità proprie della Federazione;
g) i criteri inerenti la quota associativa della Federazione;
h) lo scioglimento della Federazione
8.4 Ad ogni rappresentante di Unione spetta un voto ogni 10 associate/i iscritte/i alla propria Unione.
Le frazioni di voto sono arrotondate per eccesso.
Le deliberazioni sono valide se assunte con la metà più uno dei voti esprimibili in Assemblea.
9. CONSIGLIO DI FEDERAZIONE
9.1 Il Consiglio di Federazione è l’organismo di governo ordinario e straordinario.
È composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, che durano in carica un triennio, e non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.
9.2 La cessazione di una/un consigliera/e non comporta la cooptazione di altra/ o Consigliere ma la riduzione del numero dei membri del Consiglio.
9.3 Nel caso in cui venga a cessare la maggioranza delle/i Consigliere/i il Consiglio decade e dovrà essere immediatamente convocata l’Assemblea per la costituzione del nuovo Consiglio.
9.4 Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno dietro convocazione della/del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
È presieduto dalla/dal Presidente o da altro membro nominato dal Consiglio.
9.5 Il Consiglio svolge compiti di gestione ordinaria e straordinaria ed in particolare:
a) elegge al suo interno la/il Presidente Federale, la/il Vicepresidente, la/il Tesoriera/e e la/il Segretaria/o;
b) attribuisce alle/ai Consigliere/i compiti specifici nel rispetto delle loro competenze;
c) promuove, sostiene, organizza incontri di studio per l’attuazione degli orientamenti programmatici deliberati dall’Assemblea Ordinaria di Federazione e/o dall’Assemblea ordinaria della Confederazione;
d) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell’amministrazione;
e) promuove attività marginali previste dalla legislazione vigente a scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro;
f) attua gli orientamenti espressi dall’Assemblea di Federazione sulla quota associativa;
g) sostiene le Unioni nella formulazione di eventuali Statuti e /o Regolamenti prima che questi vengano sottoposti al parere di conformità del Consiglio Confederale;
h) predispone il regolamento elettorale;
i) propone i nominativi per la lista dei candidati alle elezioni del Consiglio Confederale, del Collegio dei Probi Viri Confederale e del Collegio dei Revisori Confederali tenendo conto delle indicazioni dell’Assemblea di Federazione;
j) assume, in caso di necessità, personale dipendente e/o si avvale di prestazioni autonome;
k) può promuovere un organo di formazione e di informazione.
9.6 La/il Presidente di Federazione è la/il legale rappresentante della Federazione.
Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio potrà delegare, anche a terzi non Consigliere/i, la rappresentanza della Federazione.
9.7 Qualora un membro del Consiglio non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, il Consiglio potrà deliberarne la decadenza dalla carica, dopo aver considerato le motivazioni delle assenze.
9.8 Ai membri del Consiglio non spetta alcuna remunerazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’adempimento del servizio nei limiti stabiliti dal Consiglio.
9.9 Le/i candidate/i alla nomina di Consigliera/e di Federazione devono essere presentate dai Consigli di Unione almeno un mese prima.
9.10 Al termine del mandato la/il Presidente di Federazione diventa Presidente onoraria/o. Su invito, può partecipare alle Assemblee e ai Consigli, senza diritto di voto.
9.11 La Delegata di Federazione come membro di diritto partecipa a tutti i Consigli.
10. Incarichi del Consiglio di Federazione
10.1 La/Il Presidente di Federazione è’ la/il legittima/o rappresentante della Federazione Ligure nell’Ispettoria delle Figlie di Maria Ausiliatrice, di fronte ai Gruppi della Famiglia Salesiana, alle Istituzioni Ecclesiastiche e Civili presenti sul territorio.
Essa è inoltre la/il rappresentate della Federazione ai sensi dell’articolo 9.6
10.2 Nell’ambito della Federazione la/il Presidente, in spirito di servizio, promuove l’unità, coordina le iniziative in accordo con la Delegata di Federazione, stimola la capacità propositiva delle Unioni.
In particolare svolge i seguenti compiti:
a) trasmette gli orientamenti e le direttive del Consiglio Confederale;
b) convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Federazione;
c) presenta all’Assemblea la relazione organizzativa annuale della Federazione;
d) se lo ritiene necessario, invita all’Assemblea o al Consiglio persone competenti con funzioni di consulenza.
10.3 La/il Vice Presidente è la/il prima/o collaboratrice/ore della/del Presidente nell’impegno di promuovere la vita associativa e la/lo sostituisce a tutti gli effetti, in caso di assenza o necessità. Assolve i seguenti compiti:
a) stabilisce rapporti d’intesa e di collaborazione tra i membri del Consiglio
b) promuove e segue la formazione delle/dei Dirigenti di Unione, in accordo con la Presidente e il Consiglio e in collaborazione con la Delegata di Federazione.
c) in caso di cessazione della carica della/del Presidente, la/il Vicepresidente la/lo sostituisce temporaneamente sino alla scadenza del mandato.
10.4) La/il Segretaria/o è responsabile delle pratiche di ufficio richieste dal buon funzionamento della Federazione. Svolge i seguenti compiti:
a) redige i verbali delle adunanze del Consiglio;
b) redige gli atti e le deliberazioni degli organismi e i documenti ufficiali della Federazione;
c) cura la corrispondenza;
d) tiene aggiornato l’archivio ed ha cura della documentazione storica della Federazione;
e) aggiorna il libro di Federazione delle Associate e degli Associati.
f) offre alle Segretarie/i delle Unioni orientamenti relativi al loro compito.
10.5) La/il Tesoriera/e è corresponsabile con il Consiglio della gestione amministrativa della Federazione. Svolge i seguenti compiti:
a) amministra le entrate e le uscite, tenendo aggiornato il registro della contabilità e dell’inventario.
Ai fini della trasparenza nei confronti dei Membri della Federazione la/il Tesoriera/e terrà un registro di cassa, funzionante in modo cronologico ad Entrate ed Uscite e dal quale verranno rilevati i dati per il rendiconto annuale della Federazione;
b) è responsabile con la/il Presidente per la redazione del rendiconto economico finanziario della gestione nonché del preventivo di bilancio;
c) amministra i depositi bancari e postali nonché gli investimenti finanziari della Federazione;
d) in casi urgenti può affrontare, con l’approvazione della/del Presidente, spese straordinarie non previste in bilancio dandone poi relazione al Consiglio di Federazione per la ratifica.
e) offre alle Tesoriere/i di Unione orientamenti relativi ai loro compiti.
10.6) Le/i Consigliere/i collaborano nel servizio di animazione della vita associativa della Federazione. All’interno del Consiglio assumono compiti specifici in rapporto alla loro competenza e disponibilità, in particolare:
a) curano le relazioni con i Gruppi della Famiglia Salesiana e le Istituzioni ecclesiastiche e civili;
b) riservano una particolare attenzione alle Exallieve/i giovani, ammalate/i, e sofferenti; alla realtà della famiglia, alla promozione della donna e vita, al mondo del lavoro, della scuola e della comunicazione sociale;
c) sostengono ed incoraggiano il volontariato sociale ed internazionale,
d) collaborano nella preparazione dei congressi o convegni indetti dalla /dal Presidente e nella realizzazione di eventuali iniziative promosse dal Consiglio stesso.
10.7) La Delegata di Federazione, nominata dall’Ispettrice dell’Istituto delle FMA del territorio di competenza, rappresenta l’Istituto nell’animazione e accompagnamento formativo della Federazione.
La Delegata di Federazione
a) partecipa a tutti i Consigli e alle Assemblee di Federazione ed esprime il suo parere senza diritto di voto;
b) cura in particolare i contatti con le Delegate di Unione e offre gli orientamenti relativi al loro servizio;
c) mantiene il collegamento con la Delegata Confederale;
d) promuove e segue la formazione delle/dei Dirigenti di Unione, in accordo con la Presidente ed il Consiglio e in collaborazione con la Vice Presidente di Federazione;
e) trasmette alla Federazione gli orientamenti dell’Istituto delle FMA e all’ Ispettoria le linee guida della Federazione.
11. LIBRO DI FEDERAZIONE DELLE ASSOCIATE E DEGLI ASSOCIATI
11.1 È il registro ufficiale nel quale sono iscritti i membri effettivi della Federazione.
11.2 Hanno diritto all’iscrizione, diventando membri effettivi della Federazione, coloro che versano annualmente la quota di adesione.
12. CONSULTA DI FEDERAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
12.1 La Consulta di Federazione è composta dall’Ispettrice dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (territorialmente competente), punto di riferimento della Federazione, dalla Consigliera Ispettoriale per la Famiglia Salesiana, dalla Delegata Federale e dai membri del Consiglio Federale.
12.2 La Consulta di Federazione si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione della/del Presidente del Consiglio Federale, anche più spesso su richiesta dell’Ispettrice o almeno di un terzo dei suoi membri.
12.3 Le Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), membri della Consulta, anche solo tramite la Delegata di Federazione, partecipano all’Assemblea Federale, al Consiglio Federale e possono intervenire, senza diritto di voto. Tali Organi, prima di procedere alle deliberazioni, devono sentire il parere dei membri FMA della Consulta.
12.4 Finalità della Consulta è tenere vivi nelle Unioni e nelle Comunità delle FMA i valori dell’Associazione. In particolare:
a) favorire la valorizzazione della risorsa laicale curando rapporti di reciprocità tra l’Associazione e l’Istituto FMA nella autonomia e nella comunione.
b) promuovere una continuità educativa come dilatazione coerente del Sistema Preventivo di don Bosco per aiutare i giovani exallievi/e a diventare corresponsabili delle finalità proprie dell’Associazione;
c) condividere riflessioni e iniziative su reciproco impegno a favore della dignità della donna, della vita e della famiglia.
13. COLLEGIO DEI REVISORI
13.1 Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo contabile con particolare riferimento al perseguimento delle finalità della Federazione. E’eletto dall’Assemblea di Federazione ed è composto da tre membri che durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.
Il Collegio elegge al proprio interno la/il Presidente.
13.2 I Revisori possono partecipare e intervenire, senza diritto di voto, all’Assemblea e al Consiglio di Federazione.
13.3 Nel caso in cui il Collegio rilevi delle irregolarità nella gestione deve darne immediatamente notizia al Consiglio di Federazione.
13.4 Ogni associata/o può denunciare al Collegio gli atti della Federazione che ritiene irregolari affinché esso ne tenga conto nello svolgimento del proprio incarico.
13.5 In caso di cessazione di un Revisore, il Collegio provvederà alla sua sostituzione per cooptazione.
13.6 La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica nell’Associazione a tutti i livelli.
13.7 La nomina a membro del Collegio dei Revisori è subordinata ad una adeguata competenza ed esperienza nel campo amministrativo
14. RENDICONTO
14.1 L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il rendiconto deve essere approvato dal Consiglio e dall’Assemblea entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio.
14.2 Il rendiconto sarà corredato dalla Relazione della Presidente e dalla Relazione dei Revisori.
14.3 Alla fine di ogni mandato, il Consiglio redige un rendiconto relativo all’intero periodo di vigenza e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
15. adunanze
15.1 Le Assemblee e i Consigli devono essere convocati con apposito avviso contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’orario della convocazione da riceversi almeno 5 giorni prima.
16. patrimonio
16.1 La Federazione dispone di un patrimonio costituito da:
a) le quote associative versate dalle associate/i;
b) tutte le offerte, le donazioni, le provvidenze, i contributi, i sussidi e simili;
c) gli eventuali fondi risultanti dalle eccedenze di bilancio ed i frutti conseguiti dall’impiego del patrimonio della Federazione;
d) i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, compresi i diritti, acquistati dalla Federazione con le proprie disponibilità o ad Essa donati.
16.2 La Federazione Ligure delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice non è patrimonialmente responsabile per gli atti delle Unioni.
16.3 È preclusa ogni possibilità di distribuzione, anche indiretta, degli avanzi di gestione nonché dei fondi, delle riserve di patrimonio o del capitale della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
16.4 La Federazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connessa.
17. SCIOGLIMENTO
17.1 Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
17.2 In caso di scioglimento della Federazione la sua Assemblea delibererà circa la destinazione dell’intero suo patrimonio ad altra associazione avente analoghe o identiche finalità.
18. DISPOSIZIONI GENERALI
18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.